Superbonus, guida alle ultime novità.
Il Superbonus 110% fa ancora discutere e provoca continue novità che riguardano la misura e la sua applicazione. Dopo un vero e proprio tira e molla alla fine la proroga per le detrazioni fiscali del 110% è arrivata ma non per tutti i soggetti beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.
La proroga viene estesa solo per i casi più “complicati”. Gli stessi numeri recentemente pubblicati dall’Enea avevano dimostrato che mentre il superbonus 110% aveva trovato largo spazio per edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, qualche difficoltà è stata registrata per i condomini e gli edifici plurifamiliari. Ovvero di quei beneficiari per cui la fase iniziale di verifica dei presupposti iniziali (tra cui soprattutto la conformità edilizia e urbanistica), complice la pandemia e la scarsa digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia, è resa particolarmente più complicata.
Proprio per questo motivo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, sono state previste alcune modifiche con lo scopo di allargare l’orizzonte temporale per le casistiche più complicate e che in questo primo anno non sono riuscite ad utilizzare pienamente il bonus 110%. Stiamo parlando in particolare di:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- istituti autonomi case popolari (IACP).
Superbonus 110%: le proroghe nel dettaglio:
- per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
- per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.